Tutte le spese elencate nella tabella in allegato, a partire dal 1° gennaio 2020 non consentiranno alcuna detrazione se non onorate con strumenti tracciabili, ovvero moneta elettronica, assegni bancari, postali, e comunque ogni strumento anche elettronico che consenta di “tracciare” la transazione (es. PayPal, Satispay e similari). Quindi, no contanti, pena la perdita della detrazione seppure in possesso di regolare fattura o scontrino parlante.

Le eccezioni 

Unica eccezione riguarda le spese mediche e farmaceutiche, le quali non sempre debbano essere tracciate in ordine al pagamento. L'obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Restano quindi detraibili se pagate in contanti:
acquisto medicinali (anche di tipo veterinario),
acquisto di dispositivi medici (anche noleggio e similari),
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o privati accreditate SSN.

Precisazioni:
medico specialistica che opera privatamente, obbligo di pagamento tracciabile;
esame del sangue effettuato presso struttura del Servizio Sanitario Nazionale, non obbligo;
ticket ospedaliero per visita specialistica, non obbligo.

Soluzione agli errori

In caso si abbiano sostenute, nel corso del mese di gennaio, alcune spese mediche per visite specialistiche e per la diagnostica, pagate in contanti, non v’è dubbio che, gli oneri sostenuti non potranno essere considerati in detrazione.
In tal caso, per poter detrarre la spesa, sarà necessario ripetere il pagamento in modo corretto e il laboratorio o il medico specialista, dovrà restituire la somma precedentemente ricevuta.

La documentazione per le dichiarazioni fiscali

La novità è destinata ad incidere anche sulla operatività dei professionisti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Non sarà sufficiente, infatti, consegnare al soggetto incaricato le fatture attestanti le spese mediche sostenute, ma sarà necessario fornire la prova dell’effettuazione del pagamento con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità. Dovrà quindi essere consegnata l’attestazione rilasciata dal POS dell’avvenuta transazione, copia della ricevuta del bonifico bancario, fotocopia dell’assegno bancario o circolare tratto, oppure l’estratto conto bancario o della carta di credito.

Infatti l’Agenzia delle Entrate non sarà in grado di verificare autonomamente le modalità di pagamento dei predetti oneri. È dunque probabile che, in sede di controllo formale, venga chiesto ai contribuenti di fornire prova dell’utilizzo di un qualsiasi mezzo di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità.