La Legge di Bilancio 2026 prevede una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione.

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata. Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione.

Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni in corso o già decaduti, senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza.

Presentazione della Domanda

La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2026 utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

I Pagamenti

In caso di risposta positiva, il debito residuo in potrà essere pagato:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • nel numero di rate scelto;
  • pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (pari a 9 anni), con le seguenti scadenze:
    - 1ª, 2ª e 3ª rata: rispettivamente 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026;
    - dalla 4ª alla 51ª rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2027;
    - dalla 52ª alla 54ª rata: rispettivamente 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026, si decade dal beneficio in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata prevista dal piano.

Effetti della presentazione della Domanda

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda.

Sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2026), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Rilascio del DURC.

 

Il cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, acquista beni/servizi senza senza ricevere fattura o che riceve fattura irregolare, è obbligato, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, anche alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

Il cessionario/committente deve fornire le indicazioni del citato art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, la norma prevede che il cessionario/committente sia punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo TipoDocumento “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione.

Il TipoDocumento “TD29” trasmesso al Sistema di Interscambio rappresenta una comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, non rappresentando più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, non consente di esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto.

Il Decreto Milleproroghe, atteso in gazzetta ufficiale, prevede il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” gia scadute, al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza il 28 febbraiko 2024.

Il testo del decreto prevede che, il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizionese il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024

Dal 1° aprile 2025 la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 diventerà operativa nel Registro Imprese

Non cambia nulla fino al 1° aprile 2025. Successivamente le Visure saranno progressivamente aggiornate per aggiungere il codice ATECO 2025 a quello già presente che utilizza la precedente codifica,  la riclassificazione sarà automatica.

L'aggiornamento automatico utilizzerà la Tavola operativa di riclassificazione ATECO 2022 - ATECO 2025 di Istat

Se nella Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 - ATECO 2022 di Istat il codice ATECO 2007/2022 è riconducibile a più codici ATECO 2025, si potrà sostituire quello assegnato automaticamente con uno degli altri previsti. Per farlo, dal 15 aprile 2025 si potrà utilizzare il servizio gratuito https://rettificaateco.registroimprese.it/home

L’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi) ha stabilito che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.