Il Decreto Milleproroghe, atteso in gazzetta ufficiale, prevede il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” gia scadute, al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza il 28 febbraiko 2024.

Il testo del decreto prevede che, il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizionese il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024

L’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi) ha stabilito che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2023 è stato disposto l’invito all’adempimento spontaneo ai contribuenti in regime forfettario che hanno omesso di indicare gli elementi informativi obbligatori previsti nel quadro RS, del Modello Redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021.

Chi avesse ricevuto la comunicazione dovrà verificare l’effettiva presenza di dati che avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazione. A seconda dell’esito di tale verifica potrà:
Ignorare l’avviso laddove effettivamente non vi sia alcun dato da indicare:
Richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi dalla stessa non conosciuti, anche tramite intermediario incaricato:
Se la segnalazione è fondata, regolarizzare la propria posizione presentando dichiarazione integrativa e versando la dovuta sanzione, ridotta a seguito di ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda il versamento della sanzione, se effettuato entro il 30 novembre 2024, all’atto della trasmissione del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, sarà ridotta da 250,00 a 31,25€.

 

I dati da indicare

Per gli esercenti attività d’impresa:
numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta:
ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, nonché i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni d’affitto d’azienda, le royalties;
ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Per gli esercenti attività di lavoro autonomo:
consumi: spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica e carburanti e lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Il 31 ottobre 2023 scade la prima (o unica) rata della definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza.

Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 68 del 21/04/2023, ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (attualmente fissato al 30 giugno 2023).

La scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

Lo slittamento del termine si è reso necessario anche a causa di una serie di disfunzioni e criticità della piattaforma dedicata di ADER, che in più occasioni ha creato incertezze e difficoltà agli interessati. Questo però, costringerà i contribuenti al pagamento del 20% del totale dovuto, in un termine ristretto che va dal 31 ottobre al 30 novembre prossimi.