La Legge di Bilancio 2026 prevede una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ai fini della definibilità non rileva la data di notifica/spedizione della cartella di pagamento, ma la data in cui è stato consegnato il ruolo all’ente per la riscossione.
Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata. Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione.
Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti titolari di dilazioni in corso o già decaduti, senza essere tenuti preventivamente a versare le rate scadute o in scadenza.
Presentazione della Domanda
La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2026 utilizzando l’apposito servizio disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
I Pagamenti
In caso di risposta positiva, il debito residuo in potrà essere pagato:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- nel numero di rate scelto;
- pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (pari a 9 anni), con le seguenti scadenze:
- 1ª, 2ª e 3ª rata: rispettivamente 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026;
- dalla 4ª alla 51ª rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2027;
- dalla 52ª alla 54ª rata: rispettivamente 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale, si applicano interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026, si decade dal beneficio in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata prevista dal piano.
Effetti della presentazione della Domanda
Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda.
Sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione (31 luglio 2026), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.
Inibizione nel compimento di nuove azioni esecutive o di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche. Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Rilascio del DURC.





