Il cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, acquista beni/servizi senza senza ricevere fattura o che riceve fattura irregolare, è obbligato, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, anche alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

Il cessionario/committente deve fornire le indicazioni del citato art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, la norma prevede che il cessionario/committente sia punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo TipoDocumento “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione.

Il TipoDocumento “TD29” trasmesso al Sistema di Interscambio rappresenta una comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, non rappresentando più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, non consente di esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto.

Dal 1° aprile 2025 la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 diventerà operativa nel Registro Imprese

Non cambia nulla fino al 1° aprile 2025. Successivamente le Visure saranno progressivamente aggiornate per aggiungere il codice ATECO 2025 a quello già presente che utilizza la precedente codifica,  la riclassificazione sarà automatica.

L'aggiornamento automatico utilizzerà la Tavola operativa di riclassificazione ATECO 2022 - ATECO 2025 di Istat

Se nella Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 - ATECO 2022 di Istat il codice ATECO 2007/2022 è riconducibile a più codici ATECO 2025, si potrà sostituire quello assegnato automaticamente con uno degli altri previsti. Per farlo, dal 15 aprile 2025 si potrà utilizzare il servizio gratuito https://rettificaateco.registroimprese.it/home

L’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi) ha stabilito che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

 

Il Decreto Milleproroghe, atteso in gazzetta ufficiale, prevede il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” gia scadute, al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza il 28 febbraiko 2024.

Il testo del decreto prevede che, il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizionese il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024

Il 31 ottobre 2023 scade la prima (o unica) rata della definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza.

Poiché il 5 novembre è una giornata festiva, il versamento della rata dovrà essere effettuato entro e non oltre il 6 novembre 2023 per non perdere i benefici della definizione agevolata.