Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto all’articolo 43, comma 1, che:“Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Il predetto esonero, è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro da utilizzare è la contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Per l’individuazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si deve fare riferimento ai codici ATECO di cui all’Allegato n. 1 della circolare INPS n. 140 del 21 settembre 2021.

Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da alcuni previsti dall’articolo 43 deldecreto-legge n. 73/2021. Ossia: 

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali
  • divieto, fino al 31 dicembre 2021, di licenziamenti collettivi e individuali

 L’INPS, con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni operative.