La legge di bilancio 2022, prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua, con riferimento alle persone fisiche, quelle «esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico» (oggi, articolo 55 del Tuir).

In base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti imprese commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 55 del TUIR.

In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare rientra nell’ambito dei soggetti esclusi da IRAP a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022. L’impresa familiare, infatti, come chiarito dalla risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, «ha natura individuale e non collettiva (associativa).