Il cessionario/committente che, nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, acquista beni/servizi senza senza ricevere fattura o che riceve fattura irregolare, è obbligato, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, anche alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.
Il cessionario/committente deve fornire le indicazioni del citato art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, la norma prevede che il cessionario/committente sia punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo TipoDocumento “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione.
Il TipoDocumento “TD29” trasmesso al Sistema di Interscambio rappresenta una comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, non rappresentando più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, non consente di esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto.
