l decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, ha ridotto il limite per l’utilizzo di denaro contante e titoli al portatore per i cittadini residenti in Italia. Dal 1° gennaio 2022 è fissato nella misura di 1.000 euro per singola transazione, saranno quindi vietati i trasferimenti di contante di importo superiore 999,99 euro.

Il divieto vale per tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che raggiungano o superino la soglia stabilita di 1.000, come anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni, un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere tale limite.
 
Le sanzioni, per chi paga o riceve un pagamento in contanti oltre soglia, andranno da un minimo di 1.000 euro fin ad un massimo di 50.000 euro.

Aperto il canale per i sostegni perequativi con il calo del risultato economico di almeno il 30% nel 2020

Le domande possono essere presentate dal 29 novembre fino al 28 dicembre. L'aiuto è destinato a chi ha avuto un peggioramento del risultato economico del 30% nel 2020 rispetto al 2019. L’attribuzione degli importi avviene decurtando prima i fondi perduti già ricevuti e poi applicando una percentuale al livello di ricavi o compensi registrato nel 2019: si va dal 30% nel caso in cui gli importi siano inferiori a 100mila euro fino al 5% per la fascia tra 5 e 10 milioni di euro.

L'Ade ha predisposto una guida online, per accompagnare contribuenti e intermediari, nell'adempimento.

Il Garante per la protezione dei dati personali il 1° novembre ha messo in guardia gli utenti dallo scaricare App per la verifica del green pass che trattano dati in violazione delle disposizioni di legge, in alcuni casi trasferendoli anche a soggetti terzi, ricordando che la App VerificaC19, rilasciata del Ministero della Salute, è l’unico strumento di controllo delle certificazioni verdi utilizzabile per garantire la privacy delle persone.
 
Il controllo dei green pass non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’applicazione delle conseguenti misure.
Non è lecito conservare il QR code delle certificazioni verdi, quindi, non dovranno essere effettuate e trattenute copie cartacee dei green pass, né screenshot, né fotografie del certificato verde.

Le criptovalute vanno indicate nel quadro RW anche se detenute in wallet con chiave privata.

L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 788/2021 tratta, gli obblighi di monitoraggio riferiti alla detenzione di valute virtuali in digital wallet ribadendo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi.

Conferma gli obblighi di monitoraggio: le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW ogni anno, ma non sono soggette a Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).

Agli eventuali redditi si applica quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1-ter, del Tuir per le valute estere, ossia tassazione dei proventi ma solo se derivano da una cessione a titolo oneroso di valute detenute su conti correnti e depositi con giacenza media superiore, per almeno sette giorni lavorativi continui, a 51.645,69 euro; il prelievo da un wallet equivale ad una cessione a titolo oneroso e la giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia.

Costituisce una cessione anche la conversione di una valuta virtuale in un’altra valuta virtuale o in euro o in un’altra valuta avente corso legale.

Il periodo aggiuntivo è fruibile da ottobre a dicembre di quest’anno