I crediti d’imposta vengono riconosciuti alle imprese a forte consumo di energia elettrica; a forte consumo di gas naturale; a quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre 2022 e dicembre 2022. Il credito è subordinato alla circostanza che il prezzo per l'acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le imprese agricole. Rientrano inoltre, gli enti commerciali e gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR e le ONLUS di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 460/97, che esercitino anche un'attività commerciale. Sono invece esclusi gli esercenti arti e professioni.

Per le imprese non energivore e non gasivore è prevista la possibilità di chiedere tramite pec al fornitore di energia elettrica, o di gas naturale, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta spettante per il periodo agevolato. Il venditore invia la comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo agevolato.

I crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione mediante il modello F24, possono essere ceduti a terzi e non possono essere chiesti a rimborso.

I beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, entro il prossimo 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

 

 

Il decreto legge n. 36, rende pienamente operativo l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e di credito da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali.

Dal 30 giugno 2022 viene stabilita l’applicazione delle sanzioni agli esercenti e ai professionisti che negano l’utilizzo del Pos.

Esercenti, commercianti e professionisti che non accetteranno pagamenti con moneta elettronica rischieranno una sanzione in misura fissa di 30 euro, a cui se ne andrà a sommare un’altra pari al 4% del valore complessivo della transazione. 

Al lavoro senza esibire green pass

Il 30 aprile finisce l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro e quindi viene meno il correlato obbligo di controllo datoriale.

La cessazione dell’obbligo riguarda tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Anche gli ultracinquantenni, per i quali permane l’obbligo di vaccinazione sino al 15 giugno prossimo, potranno presentarsi al lavoro senza dover esibire il green pass.

Mascherine

L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie verrà meno dal 1° maggio, in molti luoghi al chiuso: negozi, supermercati, ristoranti e bar. Ma anche in uffici pubblici, banche, uffici postali, musei e biblioteche, palestre. Nonché dal barbiere, dal parrucchiere e dall'estetista. Via la mascherina anche nei luoghi all’aperto dove finora vigeva l’obbligo: arene cinematografiche, concerti stadi. La mascherina continua ad ogni modo ad essere raccomandata in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Nei luoghi di lavoro, fino al 30 aprile le mascherine (chirurgiche) sono considerati dispositivi di protezione individuale, il venir meno della qualificazione come Dpi, trascina con sé anche gli obblighi imposti dal 2020 ai datori, dalle norme dei Protocolli anti-contagio.

Considerando la persistenza del rischio di contagio (che sul luogo di lavoro è considerato infortunio), appare opportuno mantenere l’obbligo di mascherina, soprattutto dove non sia possibile assicurare le distanze interpersonali. Va ricordato che molti protocolli aziendali, impongono l’uso delle mascherine a prescindere dalle disposizioni legislative. Infatti il datore, in un’ottica di rigoroso rispetto del dovere di sicurezza, può continuare ad imporre, fino a che permane il rischio Covid-19, l’uso della mascherina.

Si attendono aggiornamenti nazionali, che chiariscano se e in quali termini persista l’obbligo di indossare la mascherina, per evitare incertezze, fraintendimenti e futuri contenziosi.

 

 

L'art 18 del PNRR 2 stabilisce l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:

  • in regime forfettario 
  • in regime di vantaggio
  • alle associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000.

che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a euro 25.000. Sono esclusi anche coloro i quali hanno aperto o apre la PIVA nel 2022.

Con la fattura elettronica, si avrà evidenza della imposta di bollo di 2 euro quando il corrispettivo della fattura supero l'importo di 77,47.

Lo Studio Missori mette a disposizione l'app per la fatturazione elettronica, del ns partener Datev Koinos, Superbill www.superbill.it

Da oggi i lavoratori del pubblico e privato che hanno almeno 50 anni o li compiranno entro il 15 giugno, dovranno possedere la certificazione verde derivante dal vaccino o dalla guarigione. L'obbligo è previsto fino al 15 giugno, mentre per i lavoratori più giovani resta sufficiente esibire il green pass base.

Le aziende potranno effettuare le verifiche, come fatto finora con il green pass base con la App Verifica C-19. Chi è esentato dal vaccino per motivi di salute potrà essere controllato con gli stessi strumenti usati per gli altri lavoratori, perché dal 7 febbraio la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, come il green pass.

Gli ultracinquantenni che non potranno esibire il green pass rafforzato saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il posto di lavoro, fino al 15 giugno 2022. Ma non avranno la retribuzione. Le aziende, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili più volte.