Probabile allungamento della cassa integrazione COVID per quelle imprese che hanno esaurito, o stanno esaurendo, le settimane di ammortizzatori Covid-19 previste dai provvedimenti emergenziali. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha dichiarato che il decreto fiscale di prossima emanazione, conterrà una norma che «propone di rifinanziare fino al 31 dicembre ulteriori 13 settimane di Cig con causale Covid-19, anche per gestire l’uscita graduale del blocco dei licenziamenti», che per terziario, piccole imprese termina il prossimo 31 ottobre.

Dal 15 ottobre 2021 il Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in G.U., per l'estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro, che avrà validità dal prossimo 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d’emergenza.

Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni». Pertanto ora il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti dovranno avere il passaporto vaccinale. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni. Quest’ultima incombenza va assolta mediante un «atto formale». Il lavoratore sprovvisto di Green Pass sarà considerato «assente ingiustificato» fino alla presentazione della certificazione e fin dal primo giorno di assenza non sarà corrisposta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, decorsi i primi 5 giorni di assenza, il datore di lavoro potrà decidere di sostituire il lavoratore, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo di 10 giorni, verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e tutti i titolari di Partita Iva. I consulenti al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde. L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Per questa categoria di soggetti, verrà creata una Certificazione digitale dedicata.

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte: 

il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;

il datore di lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

 

Smart working e ferie da usare a tutela della salute dei dipendenti e per ridurre il rischio contagio presenze in azienda al minimo necessario

La messa a riposo non richiede l’assenso del lavoratore.
Lo scopo delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo è fuor d’ogni dubbio quello di evitare e quindi limitare il più possibile, all’interno dei territori individuati, gli spostamenti delle persone e le occasioni di contatto tra le medesime.

È alla luce di tale finalità, che risponde a un interesse pubblico direttamente collegato alla tutela del diritto costituzionale alla salute, che vanno lette le prescrizioni riguardanti i rapporti di lavoro, in particolare per quanto concerne l’individuazione di quali siano quelle «comprovate esigenze lavorative» che consentono di derogare alla limitazione degli spostamenti. Inoltre, le disposizioni che riguardano il lavoro vanno lette nel loro insieme.

Il decreto raccomanda la fruizione delle ferie, in termini particolarmente stringenti con riferimento ai territori oggetto di maggiore restrizione fino a ieri, restrizioni estese ora a tutta Italia, ferma restando la possibilità di ricorrere allo smart working, del quale peraltro si ribadisce la possibilità di utilizzo in forma semplificata su tutto il territorio nazionale per l’intera durata del periodo di emergenza, cioè fino al 31 luglio.

Il che significa che, quantomeno nei territori maggiormente interessati dal contagio, ferie e smart working sono strumenti prioritari da utilizzare nella gestione dell’emergenza, nell’ottica di minimizzare gli spostamenti e quindi le presenze sul luogo di lavoro.

Si deve ritenere che, considerata la situazione di emergenza la collocazione in ferie non richieda il consenso del lavoratore, che pertanto non può rifiutarla. Anche l’adozione dello smart working, laddove possibile, diventa una soluzione pressoché obbligata.

Quindi le comprovate esigenze lavorative che giustificano lo spostamento per recarsi sul luogo di lavoro non possono che riguardare le presenze necessarie per garantire la continuità produttiva e organizzativa dell’azienda, “al netto” dello smart working e delle ferie.

È evidente allora, anche solo per l’utilizzo dell’espressione «comprovate», che le esigenze che giustificano gli spostamenti non possono consistere nella semplice esistenza del rapporto di lavoro, pena la totale frustrazione dello scopo perseguito dal provvedimento.

In questa situazione è richiesto al datore di lavoro, anche in relazione agli obblighi di sicurezza e tutela della salute dei dipendenti che su di lui gravano in base all’articolo 2087 del Codice civile e del decreto legislativo 81/2008, di effettuare una attenta valutazione del numero di lavoratori che devono recarsi fisicamente sul luogo di lavoro per garantire la continuità produttiva.

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da coronavirus, con il Decreto “Cura Italia” l’INAIL ha reso disponibile un Fondo pari a 50 milioni di euro in favore delle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, al fine di sostenere la continuità in sicurezza delle attività.
Tali risorse sono state affidate ad un soggetto gestore, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. “Invitalia”, che ha pubblicato un apposito Bando “IMPRESA SICURA”.
Di seguito, indichiamo le caratteristiche principali dell’iniziativa e le relative modalità di partecipazione.
Soggetti beneficiari: Imprese ubicate nel territorio nazionale, regolarmente iscritte e attive, come da registrazione presso il Registro delle imprese.
Spese ammissibili: Dispositivi Protezione Individuali (DPI) le cui caratteristiche tecniche siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza.
Sono ammissibili:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

L’importo minimo della richiesta di rimborso è stabilito in 500 euro; le spese devono essere sostenute e saldate (in modalità tracciabile) nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e la data di invio della domanda di rimborso (fa fede a tal fine la data di emissione delle fatture).
Entità del contributo: 100% delle spese sostenute, nei limiti delle risorse disponibili e per un importo massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI. A tal fine, è necessario dichiarare il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI (es. titolare, coadiutori, dipendenti).
L’importo massimo per impresa è di 150.000 euro.
Presentazione domande: istanza telematica articolata in 3 fasi:

  1. PRENOTAZIONE;
  2. PUBBLICAZIONE ELENCO PRENOTAZIONI;
  3. RICHIESTA DI RIMBORSO.

FASE 1: PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO.

E’ necessario compilare la scheda di prenotazione del rimborso, in modalità telematica, disponibile del sito web dell’Agenzia Invitalia, nella pagina dedicata all’intervento “Impresa Sicura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus.
Termini di accesso: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.
Le informazioni necessarie per la prenotazione del rimborso sono le seguenti: codice fiscale dell’impresa proponente; codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche; importo da rimborsare. Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso.

FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO

Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della Fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.
Sulla base del predetto ordine cronologico di arrivo, i soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso, di cui alla Fase 3.

FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

Compilazione della richiesta di rimborso sempre in modalità telematica.
Termini di accesso: a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.
In tale fase è necessario disporre delle fatture di spesa sostenute e di una casella PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese.
L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.
Si rammenta che la Carta Nazionale dei Servizi o CNS è un dispositivo (ovvero una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. È uno strumento informatico che consente l’identificazione certa dell’utente in rete e permette di consultare i dati personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni direttamente su sito web.
L’Agenzia Invitalia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici.
Erogazione del rimborso: successivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella domanda di rimborso.
Al fine di coadiuvare gli interessati Invitalia ha reso disponibile una Guida Utente ed il fac simile di domanda; inoltre, sulla pagina web Invitalia dedicata all’iniziativa in oggetto è stata anche pubblicata una pagina di test per la prenotazione del rimborso che consente agli interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione informatica prima dell’accesso alla prenotazione del rimborso stesso.

Tutte le spese elencate nella tabella in allegato, a partire dal 1° gennaio 2020 non consentiranno alcuna detrazione se non onorate con strumenti tracciabili, ovvero moneta elettronica, assegni bancari, postali, e comunque ogni strumento anche elettronico che consenta di “tracciare” la transazione (es. PayPal, Satispay e similari). Quindi, no contanti, pena la perdita della detrazione seppure in possesso di regolare fattura o scontrino parlante.

Le eccezioni 

Unica eccezione riguarda le spese mediche e farmaceutiche, le quali non sempre debbano essere tracciate in ordine al pagamento. L'obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Restano quindi detraibili se pagate in contanti:
acquisto medicinali (anche di tipo veterinario),
acquisto di dispositivi medici (anche noleggio e similari),
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o privati accreditate SSN.

Precisazioni:
medico specialistica che opera privatamente, obbligo di pagamento tracciabile;
esame del sangue effettuato presso struttura del Servizio Sanitario Nazionale, non obbligo;
ticket ospedaliero per visita specialistica, non obbligo.

Soluzione agli errori

In caso si abbiano sostenute, nel corso del mese di gennaio, alcune spese mediche per visite specialistiche e per la diagnostica, pagate in contanti, non v’è dubbio che, gli oneri sostenuti non potranno essere considerati in detrazione.
In tal caso, per poter detrarre la spesa, sarà necessario ripetere il pagamento in modo corretto e il laboratorio o il medico specialista, dovrà restituire la somma precedentemente ricevuta.

La documentazione per le dichiarazioni fiscali

La novità è destinata ad incidere anche sulla operatività dei professionisti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Non sarà sufficiente, infatti, consegnare al soggetto incaricato le fatture attestanti le spese mediche sostenute, ma sarà necessario fornire la prova dell’effettuazione del pagamento con un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità. Dovrà quindi essere consegnata l’attestazione rilasciata dal POS dell’avvenuta transazione, copia della ricevuta del bonifico bancario, fotocopia dell’assegno bancario o circolare tratto, oppure l’estratto conto bancario o della carta di credito.

Infatti l’Agenzia delle Entrate non sarà in grado di verificare autonomamente le modalità di pagamento dei predetti oneri. È dunque probabile che, in sede di controllo formale, venga chiesto ai contribuenti di fornire prova dell’utilizzo di un qualsiasi mezzo di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità.