Le criptovalute vanno indicate nel quadro RW anche se detenute in wallet con chiave privata.

L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 788/2021 tratta, gli obblighi di monitoraggio riferiti alla detenzione di valute virtuali in digital wallet ribadendo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi.

Conferma gli obblighi di monitoraggio: le valute virtuali vanno indicate nel quadro RW ogni anno, ma non sono soggette a Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).

Agli eventuali redditi si applica quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1-ter, del Tuir per le valute estere, ossia tassazione dei proventi ma solo se derivano da una cessione a titolo oneroso di valute detenute su conti correnti e depositi con giacenza media superiore, per almeno sette giorni lavorativi continui, a 51.645,69 euro; il prelievo da un wallet equivale ad una cessione a titolo oneroso e la giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia.

Costituisce una cessione anche la conversione di una valuta virtuale in un’altra valuta virtuale o in euro o in un’altra valuta avente corso legale.

Il Garante per la protezione dei dati personali il 1° novembre ha messo in guardia gli utenti dallo scaricare App per la verifica del green pass che trattano dati in violazione delle disposizioni di legge, in alcuni casi trasferendoli anche a soggetti terzi, ricordando che la App VerificaC19, rilasciata del Ministero della Salute, è l’unico strumento di controllo delle certificazioni verdi utilizzabile per garantire la privacy delle persone.
 
Il controllo dei green pass non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’applicazione delle conseguenti misure.
Non è lecito conservare il QR code delle certificazioni verdi, quindi, non dovranno essere effettuate e trattenute copie cartacee dei green pass, né screenshot, né fotografie del certificato verde.

Probabile allungamento della cassa integrazione COVID per quelle imprese che hanno esaurito, o stanno esaurendo, le settimane di ammortizzatori Covid-19 previste dai provvedimenti emergenziali. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha dichiarato che il decreto fiscale di prossima emanazione, conterrà una norma che «propone di rifinanziare fino al 31 dicembre ulteriori 13 settimane di Cig con causale Covid-19, anche per gestire l’uscita graduale del blocco dei licenziamenti», che per terziario, piccole imprese termina il prossimo 31 ottobre.

Il periodo aggiuntivo è fruibile da ottobre a dicembre di quest’anno
 

Dal 15 ottobre 2021 il Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in G.U., per l'estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro, che avrà validità dal prossimo 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d’emergenza.

Il decreto specifica che la certificazione verde si applica «a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni». Pertanto ora il green pass diventa obbligatorio per i lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi, baby sitter, colf, badanti. Anche i professionisti dovranno avere il passaporto vaccinale. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Gli stessi datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni. Quest’ultima incombenza va assolta mediante un «atto formale». Il lavoratore sprovvisto di Green Pass sarà considerato «assente ingiustificato» fino alla presentazione della certificazione e fin dal primo giorno di assenza non sarà corrisposta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, decorsi i primi 5 giorni di assenza, il datore di lavoro potrà decidere di sostituire il lavoratore, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo di 10 giorni, verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri - e tutti i titolari di Partita Iva. I consulenti al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde. L’obbligo di green pass, come già previsto dal precedente D.L. 105/2021, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Per questa categoria di soggetti, verrà creata una Certificazione digitale dedicata.

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte: 

il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;

il datore di lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.